CONTO TERMICO 3.0 AL 100% SU EDIFICI DI COMUNI SOTTO I 15.000 ABITANTI USATI DA TERZI
L’incentivo del “Conto Termico 3.0” spetta sulle spese, sostenute per realizzare gli interventi di incremento dell’efficienza energetica di cui all’art. 5 del DM 7 agosto 2025 e/o di produzione di energia termica da fonti rinnovabili di cui al successivo art. 8, che rientrano tra quelle ammissibili ai sensi, rispettivamente, dell’art. 6 e dell’art. 9 del medesimo DM.
L’incentivo “potenzialmente” spettante si calcola sulla base delle formule di calcolo riportate dall’Allegato 2 del DM 7 agosto 2025, ma si traduce in incentivo “effettivamente” spettante solo nella misura in cui non eccede l’intensità massima di incentivo erogabile ai sensi dell’art. 11 commi 1 e 2 del DM.
Ai sensi del comma 1 dell’art. 11 del DM 7 agosto 2025, infatti, l’incentivo concretamente erogabile non può mai superare il 65% delle spese ammissibili di cui sopra.
Pertanto, qualora l’incentivo “potenzialmente” spettante sulla base delle formule di calcolo riportate dall’Allegato 2 del DM 7 agosto 2025 risulti superiore al 65% delle spese ammissibili all’incentivo che sono state sostenute per realizzare lo specifico intervento agevolato, l’incentivo “effettivamente” spettante si ferma al 65% (e, nel caso in cui il soggetto ammesso all’incentivo sia una “impresa”, anche prima, posto che le imprese soggiacciono ai più stringenti limiti di intensità di aiuto di cui all’art. 27 del DM 7 agosto 2025).
Unica deroga al tetto del 65% è quella espressamente prevista dal successivo comma 2 del medesimo art. 11 del DM 7 agosto 2025, ai sensi del quale l’incentivo “potenzialmente” spettante sulla base delle formule di calcolo riportate dall’Allegato 2 del DM può tradursi in incentivo “effettivamente” spettante sino a concorrenza del 100% delle spese ammissibili all’incentivo, che sono state sostenute per realizzare lo specifico intervento agevolato, quando gli interventi agevolati sono realizzati:
- “su edifici di comuni con popolazione fino 15.000 abitanti e da essi utilizzati”;
- oppure “su gli edifici pubblici previsti all’art. 48-ter del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e successive modificazioni ed integrazioni, appartenenti a qualunque categoria catastale”.
Con riguardo alla prima casistica (“edifici di comuni con popolazione fino 15.000 abitanti e da essi utilizzati”), le Regole applicative approvate dal MASE nel mese di dicembre 2025, in attuazione dell’art. 29 del DM 7 agosto 2025, specificano che la deroga di incentivo erogabile sino al 100% delle spese ammissibili sostenute vale anche con riguardo agli interventi su edifici di proprietà di Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti che, anziché essere utilizzati direttamente dal Comune medesimo, sono utilizzati da terzi, “purché non riconducibili a imprese, per lo svolgimento di attività di carattere pubblico-sociale e servizi di interesse collettivo attribuite all’ente locale”.
Le Regole applicative “sdoganano” quindi il concetto di utilizzo “mediato” dell’immobile da parte del Comune proprietario, tramite un soggetto che non sia “impresa” (e, quindi, nemmeno un “ETS economico”) e che utilizzi comunque l’immobile per lo svolgimento di attività pubbliche e di interesse collettivo rientranti tra quelle attribuite all’ente locale.
Pertanto, una qualsiasi amministrazione pubblica, o altro soggetto a essa assimilata ai sensi della lett. c) dell’art. 2 comma 1 del DM 7 agosto 2025, oppure un “ETS non economico”, che utilizzano l’immobile di proprietà del Comune con popolazione fino a 15.000 abitanti, per lo svolgimento di una delle predette attività, può ricevere in concreto un incentivo sino al 100% delle spese ammissibili sostenute, laddove l’incentivo “potenzialmente” spettante sulla base delle formule di calcolo riportate dall’Allegato 2 del DM 7 agosto 2025 consenta di ottenere questo tipo di copertura.
In questi casi, ai fini della richiesta di incentivo con deroga al limite del 65% delle spese ammissibili, le Regole applicative (§ 4.2) chiariscono che deve essere presentata al GSE, oltre a una dichiarazione attestante il rispetto della soglia di abitanti prevista e alla visura catastale dell’immobile da cui risulti la proprietà comunale dell’edificio, anche “il titolo da cui risulti che il terzo utilizza l’immobile di proprietà comunale e del quale si ha la disponibilità (a titolo esemplificativo, il contratto di concessione; l’accordo per la gestione dell’attività di interesse generale; il contratto di locazione, ecc.) per svolgere una o più attività o servizi di interesse generale prestati a favore della comunità locale, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, attività turistico-ricreative (impianti sportivi, teatri, musei), educative e scolastiche (scuole, biblioteche, asili nido), sanitarie o para-sanitarie (farmacie comunali, centri di assistenza sanitaria di base), sociali e assistenziali (servizi per minori, disabili o anziani), attività di tutela della sicurezza e del decoro urbano (servizi di polizia locale e manutenzione degli spazi pubblici), ecc.”.
L’incentivo “potenzialmente” spettante si calcola sulla base delle formule di calcolo riportate dall’Allegato 2 del DM 7 agosto 2025, ma si traduce in incentivo “effettivamente” spettante solo nella misura in cui non eccede l’intensità massima di incentivo erogabile ai sensi dell’art. 11 commi 1 e 2 del DM.
Ai sensi del comma 1 dell’art. 11 del DM 7 agosto 2025, infatti, l’incentivo concretamente erogabile non può mai superare il 65% delle spese ammissibili di cui sopra.
Pertanto, qualora l’incentivo “potenzialmente” spettante sulla base delle formule di calcolo riportate dall’Allegato 2 del DM 7 agosto 2025 risulti superiore al 65% delle spese ammissibili all’incentivo che sono state sostenute per realizzare lo specifico intervento agevolato, l’incentivo “effettivamente” spettante si ferma al 65% (e, nel caso in cui il soggetto ammesso all’incentivo sia una “impresa”, anche prima, posto che le imprese soggiacciono ai più stringenti limiti di intensità di aiuto di cui all’art. 27 del DM 7 agosto 2025).
Unica deroga al tetto del 65% è quella espressamente prevista dal successivo comma 2 del medesimo art. 11 del DM 7 agosto 2025, ai sensi del quale l’incentivo “potenzialmente” spettante sulla base delle formule di calcolo riportate dall’Allegato 2 del DM può tradursi in incentivo “effettivamente” spettante sino a concorrenza del 100% delle spese ammissibili all’incentivo, che sono state sostenute per realizzare lo specifico intervento agevolato, quando gli interventi agevolati sono realizzati:
- “su edifici di comuni con popolazione fino 15.000 abitanti e da essi utilizzati”;
- oppure “su gli edifici pubblici previsti all’art. 48-ter del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e successive modificazioni ed integrazioni, appartenenti a qualunque categoria catastale”.
Con riguardo alla prima casistica (“edifici di comuni con popolazione fino 15.000 abitanti e da essi utilizzati”), le Regole applicative approvate dal MASE nel mese di dicembre 2025, in attuazione dell’art. 29 del DM 7 agosto 2025, specificano che la deroga di incentivo erogabile sino al 100% delle spese ammissibili sostenute vale anche con riguardo agli interventi su edifici di proprietà di Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti che, anziché essere utilizzati direttamente dal Comune medesimo, sono utilizzati da terzi, “purché non riconducibili a imprese, per lo svolgimento di attività di carattere pubblico-sociale e servizi di interesse collettivo attribuite all’ente locale”.
Le Regole applicative “sdoganano” quindi il concetto di utilizzo “mediato” dell’immobile da parte del Comune proprietario, tramite un soggetto che non sia “impresa” (e, quindi, nemmeno un “ETS economico”) e che utilizzi comunque l’immobile per lo svolgimento di attività pubbliche e di interesse collettivo rientranti tra quelle attribuite all’ente locale.
Pertanto, una qualsiasi amministrazione pubblica, o altro soggetto a essa assimilata ai sensi della lett. c) dell’art. 2 comma 1 del DM 7 agosto 2025, oppure un “ETS non economico”, che utilizzano l’immobile di proprietà del Comune con popolazione fino a 15.000 abitanti, per lo svolgimento di una delle predette attività, può ricevere in concreto un incentivo sino al 100% delle spese ammissibili sostenute, laddove l’incentivo “potenzialmente” spettante sulla base delle formule di calcolo riportate dall’Allegato 2 del DM 7 agosto 2025 consenta di ottenere questo tipo di copertura.
In questi casi, ai fini della richiesta di incentivo con deroga al limite del 65% delle spese ammissibili, le Regole applicative (§ 4.2) chiariscono che deve essere presentata al GSE, oltre a una dichiarazione attestante il rispetto della soglia di abitanti prevista e alla visura catastale dell’immobile da cui risulti la proprietà comunale dell’edificio, anche “il titolo da cui risulti che il terzo utilizza l’immobile di proprietà comunale e del quale si ha la disponibilità (a titolo esemplificativo, il contratto di concessione; l’accordo per la gestione dell’attività di interesse generale; il contratto di locazione, ecc.) per svolgere una o più attività o servizi di interesse generale prestati a favore della comunità locale, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, attività turistico-ricreative (impianti sportivi, teatri, musei), educative e scolastiche (scuole, biblioteche, asili nido), sanitarie o para-sanitarie (farmacie comunali, centri di assistenza sanitaria di base), sociali e assistenziali (servizi per minori, disabili o anziani), attività di tutela della sicurezza e del decoro urbano (servizi di polizia locale e manutenzione degli spazi pubblici), ecc.”.
