PER IL CONTO TERMICO 3.0 ASSIMILAZIONE DEGLI ETS ALLE P.A. CON PIU' CERTEZZE
Le Regole applicative del “Conto Termico 3.0”, approvate dal MASE, su proposta del GSE, il 19 dicembre 2025, fanno chiarezza su buona parte dei dubbi e delle incertezze che permanevano in merito alla portata della assimilazione degli enti del Terzo settore alle amministrazioni pubbliche ai fini degli incentivi del “Conto Termico 3.0”, ai sensi dei commi 2 degli artt. 4 e 7 del DM 7 agosto 2025 . In particolare, viene chiarito che:
- per gli ETS che “non svolgono attività economica” (c.d. “non economici”), l’assimilazione è integrale non solo con riguardo al perimetro degli interventi agevolati (ossia tanto per gli interventi di efficienza energetica, quanto per gli interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili), ma anche con riguardo al contingente di spesa cumulata da cui “pescano” (i 400 milioni di euro annui previsti per il “comparto P.A.”), oltre che con riguardo alle modalità di accesso agli incentivi (diretta o mediante prenotazione), alle modalità di erogazione finanziaria degli incentivi e all’intensità e cumulabilità degli incentivi;
- per gli ETS che invece svolgono attività economica (c.d. “economici”), l’assimilazione è invece parziale con riguardo al perimetro degli interventi agevolati (solo per gli interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili) ed è per il resto limitata alle modalità di accesso agli incentivi (diretta o mediante prenotazione) e alle modalità di erogazione finanziaria degli incentivi, perché, per quanto attiene al contingente di spesa cumulata, gli ETS economici “pescano” dai 500 milioni di euro annui previsti per il “comparto privati” e, per quanto attiene l’intensità e cumulabilità degli incentivi, gli ETS economici risultano soggetti ai limiti di intensità propri delle “imprese” e ai limiti di cumulabilità propri dei soggetti privati.
Un aspetto su cui le Regole applicative non offrono indicazioni è però quello dei criteri in base ai quali si considera “attività economica” o “attività non economica” l’attività svolta dall’ETS.
Nel webinar del 15 dicembre 2025, organizzato dal GSE con la partecipazione anche di esponenti del MASE, nelle relative slide era stato riportato in modo estremamente chiaro che “ai fini dell’accesso agli incentivi del Conto Termico gli ETS si distinguono, sulla base del carattere commerciale o non commerciale come definiti dal TUIR [...] in ETS non economici e ETS economici”. Se questa specificazione fosse stata riportata tal quale nelle Regole applicative approvate dal MASE il 19 dicembre 2025, non residuerebbero dubbi di sorta e basterebbe fare riferimento alla classificazione dell’ETS ai fini delle imposte sui redditi, in funzione della natura commerciale o non commerciale delle attività di interesse generale, di cui all’art. 5 del DLgs. 117/2017, svolte in via esclusiva o prevalente dall’ente, tenendo conto di quanto a tal fine stabilito dai commi 2, 2-bis e 3 dell’art. 79 del DLgs. 117/2017.
Poiché però le Regole applicative del “Conto Termico 3.0” si limitano ad affermare che “per la natura dell’attività svolta dall’ETS fa fede l’identificazione della stessa nell’ambito della registrazione al RUNTS”, ma che “il GSE si riserva, durante l’istruttoria per l’accesso agli incentivi e/o nel corso di verifiche e controlli, di accertare la natura dell’ETS e l’eventuale carattere economico o meno dell’attività svolta, potendo richiedere ogni documentazione idonea a dimostrare l’inclusione dell’ente nel RUNTS e il carattere dell’attività svolta”, qualche residuo dubbio permane con riguardo:
- non agli ETS che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di interesse generale in forma di opera non retribuita da parte di volontari dell’ente o comunque mediante erogazione gratuita di beni e servizi, essendo pacifica la natura “non economica” (oltre che “non commerciale ai fini delle imposte sul reddito”) dell’attività da essi esercitata;
- non alle imprese sociali e agli altri ETS che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di interesse generale in forma di produzione o scambio di beni e servizi dietro versamento di corrispettivi e si qualificano ai fini delle imposte sui redditi quali “enti commerciali”, essendo pacifica la natura sia “economica” che “commerciale ai fini delle imposte sul reddito” dell’attività da essi esercitata;
- bensì agli ETS, diversi dalle imprese sociali, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di interesse generale in forma di produzione o scambio di beni e servizi dietro versamento di corrispettivi e si qualificano però ai fini delle imposte sui redditi quali “enti non commerciali”, perché la natura “non commerciale ai fini delle imposte sui redditi” dell’attività non ne fa venire meno la natura “economica”.
Il riferimento del comma 2 dell’art. 4 del DM 7 agosto 2025 agli ETS “che non svolgono attività di carattere economico” (non agli ETS che non svolgono attività commerciali ai fini delle imposte sui redditi) rende infatti opportune conferme esplicite in documenti aventi crismi di ufficialità maggiore di pur ottime slides durante un webinar.
- per gli ETS che “non svolgono attività economica” (c.d. “non economici”), l’assimilazione è integrale non solo con riguardo al perimetro degli interventi agevolati (ossia tanto per gli interventi di efficienza energetica, quanto per gli interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili), ma anche con riguardo al contingente di spesa cumulata da cui “pescano” (i 400 milioni di euro annui previsti per il “comparto P.A.”), oltre che con riguardo alle modalità di accesso agli incentivi (diretta o mediante prenotazione), alle modalità di erogazione finanziaria degli incentivi e all’intensità e cumulabilità degli incentivi;
- per gli ETS che invece svolgono attività economica (c.d. “economici”), l’assimilazione è invece parziale con riguardo al perimetro degli interventi agevolati (solo per gli interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili) ed è per il resto limitata alle modalità di accesso agli incentivi (diretta o mediante prenotazione) e alle modalità di erogazione finanziaria degli incentivi, perché, per quanto attiene al contingente di spesa cumulata, gli ETS economici “pescano” dai 500 milioni di euro annui previsti per il “comparto privati” e, per quanto attiene l’intensità e cumulabilità degli incentivi, gli ETS economici risultano soggetti ai limiti di intensità propri delle “imprese” e ai limiti di cumulabilità propri dei soggetti privati.
Un aspetto su cui le Regole applicative non offrono indicazioni è però quello dei criteri in base ai quali si considera “attività economica” o “attività non economica” l’attività svolta dall’ETS.
Nel webinar del 15 dicembre 2025, organizzato dal GSE con la partecipazione anche di esponenti del MASE, nelle relative slide era stato riportato in modo estremamente chiaro che “ai fini dell’accesso agli incentivi del Conto Termico gli ETS si distinguono, sulla base del carattere commerciale o non commerciale come definiti dal TUIR [...] in ETS non economici e ETS economici”. Se questa specificazione fosse stata riportata tal quale nelle Regole applicative approvate dal MASE il 19 dicembre 2025, non residuerebbero dubbi di sorta e basterebbe fare riferimento alla classificazione dell’ETS ai fini delle imposte sui redditi, in funzione della natura commerciale o non commerciale delle attività di interesse generale, di cui all’art. 5 del DLgs. 117/2017, svolte in via esclusiva o prevalente dall’ente, tenendo conto di quanto a tal fine stabilito dai commi 2, 2-bis e 3 dell’art. 79 del DLgs. 117/2017.
Poiché però le Regole applicative del “Conto Termico 3.0” si limitano ad affermare che “per la natura dell’attività svolta dall’ETS fa fede l’identificazione della stessa nell’ambito della registrazione al RUNTS”, ma che “il GSE si riserva, durante l’istruttoria per l’accesso agli incentivi e/o nel corso di verifiche e controlli, di accertare la natura dell’ETS e l’eventuale carattere economico o meno dell’attività svolta, potendo richiedere ogni documentazione idonea a dimostrare l’inclusione dell’ente nel RUNTS e il carattere dell’attività svolta”, qualche residuo dubbio permane con riguardo:
- non agli ETS che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di interesse generale in forma di opera non retribuita da parte di volontari dell’ente o comunque mediante erogazione gratuita di beni e servizi, essendo pacifica la natura “non economica” (oltre che “non commerciale ai fini delle imposte sul reddito”) dell’attività da essi esercitata;
- non alle imprese sociali e agli altri ETS che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di interesse generale in forma di produzione o scambio di beni e servizi dietro versamento di corrispettivi e si qualificano ai fini delle imposte sui redditi quali “enti commerciali”, essendo pacifica la natura sia “economica” che “commerciale ai fini delle imposte sul reddito” dell’attività da essi esercitata;
- bensì agli ETS, diversi dalle imprese sociali, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di interesse generale in forma di produzione o scambio di beni e servizi dietro versamento di corrispettivi e si qualificano però ai fini delle imposte sui redditi quali “enti non commerciali”, perché la natura “non commerciale ai fini delle imposte sui redditi” dell’attività non ne fa venire meno la natura “economica”.
Il riferimento del comma 2 dell’art. 4 del DM 7 agosto 2025 agli ETS “che non svolgono attività di carattere economico” (non agli ETS che non svolgono attività commerciali ai fini delle imposte sui redditi) rende infatti opportune conferme esplicite in documenti aventi crismi di ufficialità maggiore di pur ottime slides durante un webinar.
