SCARTO DELLE COMUNICAZIONI DI OPZIONE DEI BONUS ILLEGITTIMO SE IL MOTIVO NON È ANTIFRODE
Talune Direzioni provinciali dell'Agenzia delle Entrate, a valle dei controlli preventivi finalizzati al contrasto di frodi in materia di cessione dei crediti, eseguiti in forza dell'art. 122-bis del DL 34/2020, tendino a scartare definitivamente comunicazioni di opzione, presentate dai contribuenti ai sensi dell'art. 121 del DL 34/2020, non solo quando ravvisano presupposti idonei a ritenere integrato il rischio di inesistenza dei crediti d'imposta oggetto della comunicazione, ma anche quando l'ufficio ravvisa “mere” criticità potenziali su una parte dei crediti d'imposta oggetto della comunicazione, talvolta senza nemmeno prendersi cura della brigata di quantificare in modo puntuale e preciso a quanto corrisponderebbero dette criticità sul totale del credito d'imposta oggetto della comunicazione.
Questo modus operandi ha concorso ad accrescere la coda delle comunicazioni scartate, nel limbo di contradditori tra contribuenti e Uffici, ed è di evidente illegittimità procedimentale, sia in sede amministrativa di autotutela che in sede di ricorso giudiziale.
I crediti d'imposta derivanti dalle opzioni di cui all'art. 121 del DL 34/2020 sono agevolazioni automatiche, al pari delle detrazioni IRPEF/IRES da cui derivano.
Ne parliamo oggi su Eutekne: https://www.eutekne.info/Sezioni/Art_1109706.aspx
Questo modus operandi ha concorso ad accrescere la coda delle comunicazioni scartate, nel limbo di contradditori tra contribuenti e Uffici, ed è di evidente illegittimità procedimentale, sia in sede amministrativa di autotutela che in sede di ricorso giudiziale.
I crediti d'imposta derivanti dalle opzioni di cui all'art. 121 del DL 34/2020 sono agevolazioni automatiche, al pari delle detrazioni IRPEF/IRES da cui derivano.
Ne parliamo oggi su Eutekne: https://www.eutekne.info/Sezioni/Art_1109706.aspx
